La Sharing Economy e l’applicazione dell’IVA

LA SHARING ECONOMY E L’APPLICAZIONE DELL’IVA

Pubblicato il 25/11/2015

La Sharing Economy è un nuovo modello economico in grado di rispondere alle sfide della crisi economica e di promuovere forme di consumo più consapevoli, basate sulla condivisione anziché sulla proprietà. Si traduce con “economia della condivisione”, un’espressione che richiama esperienze di lunga tradizione, soprattutto in Italia, dal mutualismo alle cooperative fino alle imprese sociali.

Negli ultimi anni è sempre più diffuso l’utilizzo di piattaforme online per la condivisione di beni o servizi, basti pensare alle piattaforme di successo globale come Blabla Car, Airbnb e Uber. Considerata la forte espansione e l’esponenziale incremento di fatturato di queste aziende basate sull’economia di condivisione, il VAT Commitee della Commissione Europea – il comitato istituito ai sensi dell’articolo 398 della direttiva IVA per promuovere l’applicazione uniforme delle disposizioni della suddetta imposta sul valore aggiunto in Europa – ha elaborato un working paper circa l’applicazione dell’IVA nella Sharing Economy, pubblicato lo scorso 26 ottobre e datato 22 settembre 2015.

L’obiettivo del working paper è quello di comprendere se il rapporto tra il fornitore del bene/servizio e la piattaforma online / utente finale rientri nell’ambito applicativo della Direttiva IVA n. 2006/112/CE.

Il presupposto soggettivo per l’applicazione dell’IVA europea è stabilito dall’art. 9 della Direttiva IVA il quale afferma che:

“1. Si considera «soggetto passivo» chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività. Si considera «attività economica» ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle di professione libera o assimilate. Si considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità.”.

Diversamente, quello oggettivo è regolato dall’art. 2, par. 1, lett. a) e c):

“1. Sono soggette all’IVA le operazioni seguenti:

a) le cessioni di beni effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale;

c) le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale;

[…].”

Sintetizzando l’analisi operata dai membri del VAT Committee, emerge in primo luogo come, in generale, il soggetto che mette a disposizione online un bene/servizio sia in ogni caso uno passivo IVA, in quanto la partecipazione alla piattaforma implica già di per sé una certa continuità nell’esercizio di un’attività economica. Il concedente del servizio/cedente del bene risulta essere un soggetto passivo IVA in quanto mette a disposizione beni e servizi in cambio di un compenso monetario o in natura. Si consideri inoltre che il rapporto tra il concedente del bene/servizio e la piattaforma è facilmente qualificabile come una prestazione di servizi di intermediazione.

Più difficile comprendere invece se il rapporto tra l’utilizzatore finale e chi mette a disposizione il bene/servizio possa rientrare pienamente nel campo di applicazione della direttiva IVA.

La relazione diretta tra il pagamento in denaro o in natura (diritto di beneficiare di altri beni o servizi) e la cessione di un bene / prestazione di un servizio può essere messa in discussione qualora la finalità del rapporto economico sia quella di scambiare utilità di pari valore o, più semplicemente, quella di accrescere la solidarietà tra cittadini o incentivare un utilizzo maggiormente consapevole di beni e servizi. Tale valutazione dovrà essere necessariamente eseguita caso per caso, in considerazione della molteplicità delle situazioni che si possono verificare.

Dunque, il VAT Committee afferma che le attività basate sulla Sharing Economy – attraverso cui prodotti o servizi sono forniti in cambio di una retribuzione – dovrebbero soddisfare perfettamente tutti i requisiti necessari per essere incluse nel concetto di “attività economica” ( Articolo 9 della direttiva IVA).

Per ulteriori informazioni sull’argomento, inseriamo in calce il link del working paper nr 878:
Working Paper nr 878

Di: Ilaria Ferramondo

Social Media Manager – CoworkTalenti