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Lo Smart Working nelle Legge di Stabilità 2016

LO SMART WORKING NELLA LEGGE DI STABILITA` 2016

Pubblicato il 16/11/2015

Lo #Smart Working – “lavoro agile” – è un approccio organizzativo che ha l’obiettivo di combinare flessibilità, autonomia e collaborazione, usufruendo delle nuove tecnologie e strumenti per creare ambienti lavorativi fluidi, flessibili e diffusi.

Recentemente, in seguito alla necessità di incentivare e accompagnare un profondo cambiamento culturale nella concezione di lavoro, il Governo ha incluso i contenuti della proposta di legge sullo smart working nel Decreto di Legge di Stabilità 2016 – scritto da Maurizio Del Conte, giovane giuslavorista tecnico di fiducia di Palazzo Chigi, autore anche degli altri otto schemi dei decreti del Jobs Act – suddiviso in nove articoli, che ne regolamentano la retribuzione, gli orari, i controlli, la privacy, la sicurezza e gli infortuni sul lavoro.

Perché definire e disciplinare in via legislativa una nuova modalità di flessibilità del lavoro quando non solo ne esiste già una – il telelavoro – ma è anche nella stragrande maggioranza dei casi inattuata o comunque fortemente sottoutilizzata? Esattamente per questa ragione: numerose ricerche dimostrano che chi lavora fuori dell’azienda è mediamente più produttivo dei dipendenti che sono in ufficio (grandi aziende internazionali riportano un aumento di produttività del 35-40%), si assenta meno (circa il 63% di assenteismo in meno) ed è sicuramente più soddisfatto, riducendo così le possibilità che decida di lasciare l’azienda, costringendo quest’ultima a investire risorse nella formazione di una nuova persona. Inoltre, una recente ricerca prodotta dall’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano stima che l’adozione dello smart working in Italia potrebbe generare 27 miliardi in più di produttività e 10 miliardi in meno di costi fissi.

Il principio affermato dal DDL è una volontarietà a sua volta regolata da un accordo scritto fra le parti, nel quale siano definiti modalità e utilizzo dei device tecnologici. L’intesa deve indicare anche le fasce orarie di riposo. Il lavoro agile può essere a tempo determinato o indeterminato, ma si può recedere solo per giusta causa o con un preavviso non inferiore ai 30 giorni.
Per quanto riguarda la retribuzione, il trattamento economico e normativo non deve essere inferiore a quello degli altri addetti che operano in azienda. I controlli del datore di lavoro devono restare nell’ambito dell’accordo individuale o nel rispetto della legge sui controlli a distanza.

In materia di sicurezza sul lavoro, il DDL copre sia gli infortuni occorsi lavorando fuori azienda sia quelli avvenuti durante il normale percorso di andate e ritorno ad esempio dal luogo di abitazione al coworking. La norma prevede anche l’applicazione degli incentivi fiscali e contributivi, che rifinanziano quindi il Fondo per la contrattazione di secondo livello con 430 milioni per il 2016, di cui il 10%, come recita il decreto Jobs Act n. 80 (43 milioni), potrà finanziare anche accordi per la flessibilità lavorativa nell’ambito della conciliazione tempi di vita e di lavoro.

Nonostante debba ancora essere discussa dettagliatamente in Parlamento, la nuova Legge di Stabilità 2016 mette mano seriamente anche alle modalità attuative di nuove disposizioni, compresi gli strumenti e le modalità di partecipazione all’organizzazione del lavoro, i quali saranno stabiliti con un ulteriore decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali insieme al Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Questo nuova modifica al Decreto di Legge 2016 quindi, sottolinea la progressiva importanza che sta assumendo il lavoro flessibile in Italia, che peraltro era già stato normato nel 2008 con l’introduzione della detassazione del salario di produttività; una misura che non fu strutturale ma che ripropose la possibilità di uno sgravio fiscale sui bonus erogati ai lavoratori attraverso un Fondo stabilito allora nella Legge finanziaria, oggi Legge di Stabilità.

Conseguentemente, anche il coworking, ossia lo stile lavorativo che prevede appunto la condivisione di un ambiente di lavoro e di risorse tra professionisti specializzati in settori differenti con approccio collaborativo, entra a far parte del quadro di Legge.

Regus, il principale fornitore mondiale di spazi di lavoro flessibili, ha indagato su cosa ci si aspetti da questa nuova legge in Italia, ed è emerso che il 51% dei manager, dei professionisti e dei cosiddetti “knowledge workers”, lavora lontano dall’ufficio per almeno metà della settimana (oltre 2,5 giorni), e per questo gli sgravi e gli incentivi fiscali diventano una priorità per l’86% degli intervistati.

La parola, dunque, passa innanzitutto ai sindacati che, nell’ambito delle relazioni industriali, dovranno prima di tutto studiare e poi convincere i datori di lavoro che per modernizzarsi si potrà concedere per legge ai dipendenti di lavorare fuori dai locali aziendali, anche per un solo giorno a settimana, attraverso dispositivi elettronici con lo stesso stipendio e la stessa copertura assicurativa (anche allargata per l’occasione),operando così in mobilità anche con un coworking o da dove si vuole, purché si raggiungano gli obiettivi stabiliti e assegnati e concedendo autonomia.

Di: Ilaria Ferramondo

Social Media Manager – CoworkTalenti