Ce l’hanno fatta!!
Dopo più di un anno di gestazione, la ricerca di una definizione di smart working, convegni sulla sharing economy, parole nuove come coworking e jobs act, il Senato ha definitivamente approvato la legge contenente “misure di tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e la disciplina del lavoro agile“.
Chiamatelo all’italiana
Dunque, lavoro agile, per noi di casa. Smart working per il resto del mondo. Nonostante già nelle prime ore del 2016 si parlasse della firma tutta italiana sul primo documento europeo sulla sharing economy, studiato ed elaborato da Benedetta Brighenti (@BeneBrighenti on Twitter), membro del “Comitato europeo delle Regioni” che contiene ed enuncia le linee generali dello smart working. Per tutti smart working, appunto. Per noi, lavoro agile.
A chi si rivolge
Il nuovo provvedimento legislativo conclude idealmente l’iter avviato con la legge delega 10 dicembre 2014, n. 183 (Jobs Act) introducendo misure normative a favore di lavoratori autonomi non imprenditori. Riferendosi ai soggetti che operano senza vincolo di subordinazione, come definiti dall’Art. 2222 del Codice civile.
Cosa contiene
Una prima parte delle disposizioni estende ai professionisti il campo di applicazione delle norme sugli interessi nelle transazioni commerciali, di cui al D.Lgs 231/2002, e definisce abusive le clausole contrattuali tra professionista e cliente che modifichino unilateralmente le condizioni dell’accordo professionale o che prevedano la facoltà di recesso senza un congruo preavviso, ovvero che prevedano termini di pagamento superiori a 60 giorni. Analogamente è abusivo il rifiuto del committente/cliente di firmare per iscritto il contratto/lettera di incarico professionale.
Importanti novità tutelano la gravidanza, la malattia e l’infortunio dei professionisti che prestino la loro attività in via continuativa per un committente. Il rapporto/incarico professionale non può essere rescisso prima di 150 giorni. Ulteriori estensioni sono previste in materia di sicurezza e prevenzione sociale per i professionisti iscritti alle Casse di previdenza professionali, nonché di ampliamento delle prestazioni di maternità e malattia per gli autonomi con P.Iva iscritti alla Gestione Separata INPS. Inoltre, l’Art. 7 stabilizza l’indennità di disoccupazione per i Co.Co.Co. (cd. DIS-COLL).
Diventano interamente deducibili le spese di vitto e alloggio, qualora necessarie per l’esecuzione dell’incarico, anche se sostenute direttamente dal professionista. Così come sostenute dal cliente, se direttamente imputabili all’esecuzione dell’incarico professionale. Sono infine interamente deducibili, al 100%, le spese di formazione sostenute, a partire dal 2017 (modello REDDITI 2018), entro il limite di 10.000 euro, definite puntualmente “spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e di soggiorno”.
Altre deducibilità integrali, 100%, sono previste per i premi di polizze assicurative contro il rischio del mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo.
Da ultimo, sono previste disposizioni finalizzate a facilitare la ricerca di nuovi incarichi professionali tramite l’istituzione di sportelli dedicati ai lavoratori autonomi (presso i centri per l’impiego) e introducendo norme per favorire la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici.
Di: Alessandro Pomponi
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